Normativa generale

I prodotti pirotecnici si dividono in:

1. MERCE ARTIFICI NON CLASSIFICATI TRA I PRODOTTI ESPLODENTI

2. MERCE DI V CATEGORIA

La cui vendita è autorizzata ai maggiori di anni 18. Per la detenzione è necessaria la licenza di P.S.;

3. MERCE DI IV CATEGORIA

È obbligatoria la licenza di P.S. sia per la vendita che per la detenzione. Il trasporto della stessa è libero fino a un

quantitativo

di 25 KG. lordi esclusi l’imballo (art. 97 del Reg. per l’esecuzione del T.U. leggi P.S.)

Per le categorie di IV eV è vietata la vendita ai minorenni.

Nei magazzini per la merce classificata rispettate il quantitativo concessovi dalle Autorità competenti; inostre stivate

in modo ben diviso gli articoli di IV categoria da quelli di V categoria. Non dimenticate di rinnovare la vostra licenza

di P.S. entro il 31 dicembre. E’ di massima importanza controllare l’efficienza dei vostri estintori. Ricordate inoltre

che la legge impone che su ogni articolo pirico sia scritto ben chiaro il nome del fabbricante italiano o dell’importa-

tore se si tratta di merce estera. Diffidate quindi di tutto ciò che non riporta tali indicazioni.